Cass. civ., sez. trib., sent., 7 novembre 2023, n. 30983 Presidente Stalla – Relatore Balsamo
Non è soggetta ad autonoma imposta di registro la clausola penale inserita nel contratto di locazione in caso di ritardo nella restituzione del bene locato. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 30983 del 7 novembre 2023.
Clausola penale e interessi di mora convenzionali: imposta di registro
Secondo SS.UU. n. 9775 del 2022, la penale svolge una duplice funzione, quella di sanzione per l'interesse pubblico violato e quella più squisitamente civilistica di determinazione preventiva e consensuale della misura del risarcimento del danno derivante dall'inadempimento o dal ritardo nell'adempimento. La stessa è intesa a rafforzare il vincolo contrattuale e a stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dal danno «effettivo», salvo «la risarcibilità di un danno ulteriore qualora ciò sia convenuto» (Cass. sez. III, 25 giugno 1963, n. 1720), sicché la funzione della clausola è di permettere la monetizzazione di tale pregiudizio «indipendentemente dalla prova della concreta esistenza del danno effettivamente sofferto» (Cass. sez. II, 17 dicembre 1976, n. 4664), restando, d'altra parte, inteso — e sempre in coerenza con la funzione di risarcimento forfettario di un danno presunto, propria della clausola penale — che la clausola «costituisce solo una liquidazione anticipata del danno destinata a rimanere assorbita, nel caso di prova di ulteriori e maggiori danni, nella liquidazione complessiva di questi» (cfr. da ultimo Cass. n. 21398/2021).
Sulla questione di cui alla pronuncia in commento, trova conferma la giurisprudenza di merito maggioritaria secondo cui la clausola penale inserita in un contrato di locazione ha natura accessoria dell'obbligazione principale e quindi non è autonomamente assoggettabile ad imposta di registro (cfr. Ctp Varese sentenza 351/1/20 con cui la commissione ha accolto il ricorso di un contribuente annullando l'avviso di liquidazione che aveva sottoposto la clausola ad imposta fissa di 200 euro ai sensi degli artt. 21 e 22 d.P.R. 131/1986). Secondo Ctr Lombardia 2059/6/20 anche la clausola in base alla quale il conduttore è tenuto a corrispondere al locatore gli interessi di mora in caso di mancato pagamento del canone mensile non è soggetta ad imposta di registro in misura fissa. Smentito l'assunto dell'Ufficio secondo cui alla clausola con cui erano stati pattuiti gli interessi moratori, da qualificare quale condizione sospensiva, andava applicato in via analogica l'art. 27 d.P.R. n. 131 del 1986, secondo cui gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell'imposta in misura fissa.
Nel caso di specie, si è ritenuto di non dover applicare in via analogica né l'art. 21, né l'art. 27 Tur. La clausola sugli interessi di mora, infatti, differisce sia dalla clausola penale, in quanto priva di autonomia rispetto al contratto di locazione, sia dalla condizione sospensiva, poiché immediatamente efficace. In particolare, quanto alla clausola penale trattasi di due strumenti giuridici distinti che non possono essere assimilati ai fini dell'assoggettabilità all'imposta di registro in misura fissa pena, in mancanza, un'applicazione analogica di una norma impositiva assolutamente vietata in materia tributaria dall'art. 23 della Costituzione. Quanto alla condizione sospensiva si sottolinea che il contratto di locazione è immediatamente efficace nella sua portata precettiva sì da mettere fuori gioco anche la previsione di cui all'art. 27 d.P.R. n. 131/1986.