Lunedì 23 Novembre 2020
Illegittimo l'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23/2011 nella sua formulazione originaria, che prevedeva per le imprese l'integrale indeducibilità dell'IMU dalle imposte erariali sui redditi.
le questioni sono state dichiarate fondate con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., sotto il profilo della violazione dei principi di coerenza e ragionevolezza.
Infatti, secondo la Consulta, il legislatore, una volta individuato il presupposto dell'IRES nel «reddito complessivo netto», non può rendere indeducibile un tributo come l'IMU sugli immobili strumentali, che costituisce un costo fiscale inerente alla produzione del reddito.
Pertanto, la norma impugnata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima.