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Sentenza

Deduzione da parte dell'Amministrazione di motivi giustificativi diversi da ...
Deduzione da parte dell'Amministrazione di motivi giustificativi diversi da quelle contenuti nell'atto impositivo - Divieto di "nova" in appello - Configurabilità - Fattispecie.
Cassazione SEZ. V
ORDINANZA DEL 26 FEBBRAIO 2020, N. 5160

In tema di contenzioso tributario, il divieto di domande nuove previsto all'art. 57, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, trova applicazione anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, alla quale non è consentito, innanzi al giudice d'appello, mutare i termini della contestazione, deducendo motivi diversi, sotto il profilo del fondamento giustificativo, da quelli contenuti nell'atto impositivo. (Nella specie, concernente avviso di accertamento per disconoscimento dell'inerenza di costi di pubblicità, la S.C. ha ritenuto integrare domanda nuova, per diversità di "petitum" e "causa petendi", la qualificazione degli stessi costi come spese di rappresentanza, operata dall'Amministrazione nel giudizio di appello).  

Si richiamano: 
i) Sez. V, sentenza n. 9810/14:In tema di contenzioso tributario, il divieto di domande nuove previsto all'art. 57, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, trova applicazione anche nei confronti dell'Ufficio finanziario, al quale non è consentito, innanzi al giudice d'appello, avanzare pretese diverse, sotto il profilo del fondamento giustificativo, e dunque sul piano della "causa petendi", da quelle recepite nell'atto impositivo, altrimenti ledendosi la concreta possibilità per il contribuente di esercitare il diritto di difesa attraverso l'esternazione dei motivi di ricorso, i quali, necessariamente, vanno rapportati a ciò che nell'atto stesso risulta esposto. (Nella specie, concernente la rettifica e liquidazione di maggiore imposta di registro in relazione ad un contratto di acquisto di azienda, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto correttamente effettuata la rettifica del valore di avviamento dell'azienda sulla base di coefficienti di redditività diversi da quelli recepiti nell'atto impositivo e menzionati esclusivamente nell'atto di appello).  
ii) Sez. V, ordinanza n. 12467/19: nel processo tributario d'appello, l'Amministrazione finanziaria non può mutare i termini della contestazione, deducendo motivi diversi da quelli contenuti nell'atto di accertamento, in quanto il divieto di domande nuove previsto all'art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 trova applicazione anche nei confronti dell'Ufficio finanziario, al quale non è consentito, innanzi al giudice del gravame, avanzare pretese diverse, sotto il profilo del fondamento giustificativo e, dunque, sul piano della "causa petendi", da quelle recepite nell'atto impositivo, altrimenti ledendosi la concreta possibilità per il contribuente di esercitare il diritto di difesa attraverso l'esternazione dei motivi di ricorso, i quali, necessariamente, vanno rapportati a ciò che nell'atto stesso risulta esposto.  
iii ) Sez. V, ordinanza n. 17231/19: nel processo tributario di appello, la novità della domanda deve essere valutata non tanto in base alle controdeduzioni formulate in primo grado dall'Amministrazione finanziaria, bensì con riguardo ai presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento dell'atto impositivo oggetto di ricorso, poiché il processo tributario ha natura impugnatoria e, pertanto, l'Ufficio assume la veste di attore in senso sostanziale, in quanto la pretesa impositiva è quella risultante dall'atto impugnato, sia sul piano del "petitum" che su quello della "causa petendi".
Avv. Antonino Sugamele

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