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Sentenza

Sottoscrizione da parte del capo dell'ufficio o di un funzionario delegato -...
Sottoscrizione da parte del capo dell'ufficio o di un funzionario delegato - Qualifica dirigenziale del delegante e del delegato - Necessità - Esclusione - Impiegato della carriera direttiva - Nozione - Sufficienza - Conseguente irrilevanza della sentenza della Corte Costituzionale n. 37/15.
Cassazione  SEZ. V
ORDINANZA DEL 26 FEBBRAIO 2020, N. 5177

In tema di accertamento tributario, ai sensi dell'art. 42, comma 1 e 3, d.P.R. n. 600/1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, cioè da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 8, comma 24, d.l. n. 16/2012, convertito dalla l. n. 44/2012.  

In senso conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22810 del 2015: In tema di accertamento tributario, ai sensi dell'art. 42, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva e, cioè, da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, convertito nella l. n. 44 del 2012. (Principio affermato ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c).
Avv. Antonino Sugamele

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