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Sentenza

Regime fiscale delle “stock options” – Determinazione del valore si sensi dell’a...
Regime fiscale delle “stock options” – Determinazione del valore si sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, l. n. 448 del 2001 - Esclusione - Fondamento.
Cassazione  SEZIONE V
ORDINANZA 29 GENNAIO 2020, N. 1955

In tema di IRPEF, ai fini della tassazione delle plusvalenze scaturite dalle azioni offerte alla generalità dei dipendenti, non opera l'art. 5, commi 1 e 2, l. n. 448 del 2002 – in base al quale si considera il valore dei titoli rivalutato, fissato alla data del 1 gennaio 2002, mediante apposita perizia giurata di stima, anziché il valore posseduto dagli stessi al momento dell'acquisto – in quanto riferito all'art. 81, comma 1, lett. c) e d), d.P.R. n. 917 del 1986, il quale riguarda i redditi di natura finanziaria e non anche quelli imputabili a lavoro dipendente. 

Si richiamano:
a) Sez. 5 - , Ordinanza n. 19393 del 2018:In tema di IRPEF, l'art. 48, comma 2, lett. g-bis), del d.P.R. n. 917 del 1986 (nella numerazione anteriore a quella introdotta dal d.lgs. n. 344 del 2003), relativa ai criteri di tassazione delle cd. "stock option", prevede la regola generale dell'assoggettamento del valore conseguito dal lavoratore mediante l'esercizio del diritto di opzione al regime ordinario previsto per i redditi da lavoro dipendente, salva l'esclusione dal reddito imponibile, nel caso in cui al lavoratore medesimo l'opzione sia stata riconosciuta al valore corrente delle azioni al momento dell'offerta, perseguendo il legislatore l'obiettivo di evitare che, con l'attribuzione del diritto di opzione a prezzi inferiori al valore di mercato delle azioni, siano corrisposti al dipendente compensi non soggetti a tassazione. 
b)Sez. 5 - , Sentenza n. 9604 del 2019: In tema di tassazione delle "stock options", nel regime previgente all'entrata in vigore dell'art. 82, comma 23, d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., in l. n. 133 del 2008, ove non sussistano le condizioni contemplate dall'art. 51 del d.P.R. n. 917 del 1986 per beneficiare del trattamento fiscale agevolato, trova integralmente applicazione la disciplina ordinaria prevista dall'art. 67 del medesimo decreto, sicché, ove il lavoratore si avvalga dell'opzione e, contestualmente, rivenda a terzi al valore di mercato le azioni acquistate, deve essere tassato il maggior valore conseguito con l'esercizio dell'opzione, senza che sia soggetta a tassazione la differenza tra il prezzo pagato e quello ottenuto dalla rivendita, non conseguendo il lavoratore alcuna ulteriore plusvalenza da tale ultima cessione.
Avv. Antonino Sugamele

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